A chi è rivolto ...
Possono fare la richiesta di pubblicazioni coloro che hanno i requisiti necessari previsti dal codice civile, ovvero due persone:
COME FUNZIONA ...
Chi intende sposarsi deve:
- scegliere il rito di celebrazione, civile o religioso;
- definire luogo e data del matrimonio;
- richiedere le pubblicazioni di matrimonio.
Chi intende sposarsi deve richiedere le pubblicazioni di matrimonio all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno degli sposi.
La pubblicazione di matrimonio è la fase del procedimento con la quale si accerta che non esistano impedimenti alla celebrazione del matrimonio, sia civile che religioso, rendendo pubblica l'intenzione degli sposi tramite l’esposizione all'Albo Pretorio Online.
La pubblicazione ha una durata d’esposizione di 8 giorni + 3 per le eventuali opposizioni. Il matrimonio potrà essere celebrato a partire dal 12° giorno ed entro i 180 giorni successivi. Oltre tale data, sarà necessario effettuare una nuova richiesta di pubblicazione.
Documentazione necessaria per matrimonio civile ...
- Documento d’identità in corso di validità.
- Non deve esservi impedimento per rapporto di parentela o affinità tra gli sposi: occorre produrre copia autentica del decreto del Tribunale civile che concede dispensa esclusivamente per i casi contemplati dall'art. 87 del codice civile (zio e nipote, zia e nipote, affini in linea retta in caso di matrimonio nullo, affini in linea collaterale in secondo grado).
- Per le nubende, italiane o straniere, nel caso siano trascorsi meno di 300 giorni dal decesso del precedente coniuge o dallo scioglimento, nullità o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio, occorre produrre il decreto del Tribunale civile che autorizza il matrimonio ai sensi dell'art. 89 del codice civile.
In caso di cittadine/i straniere/i:
- Nulla Osta al Matrimonio rilasciato dal Consolato o Ambasciata del proprio Stato in Italia, contenente: 1) cognome e nome, 2) luogo e data di nascita, 3) paternità e maternità, 4) residenza, cittadinanza e stato Civile. Il nulla osta deve essere legalizzato presso la Prefettura competente. La legalizzazione non occorre per i paesi aderenti alla convenzione di Londra (07/06/1968) o alla convenzione di Bruxelles (25/05/1987)
- Carta d’identità se cittadino appartenente alla Comunità Europea, passaporto se cittadino extracomunitario.
Per i cittadini dei Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco, 5/9/1980, (Austria, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldavia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia):
- Certificato di Capacità al matrimonio su modello plurilingue (esente da legalizzazione)
- Estratto di nascita plurilingue;
- Carta d’identità se cittadino appartenente alla Comunità Europea, passaporto se cittadino extracomunitario.
In caso di divorzio o vedovanza dovrà comparire, sul Nulla osta o sulla Capacità al matrimonio, nome e cognome del precedente coniuge, data e luogo del matrimonio e del divorzio o del decesso.
Nel caso di persona che non comprende la lingua italiana, è necessario presentarsi accompagnati da un interprete munito di documento d’identità valido.